La ormai consolidata globalizzazione dell’economia comporta che soggetti economici appartenenti a diversi mercati e attivi ambiti nazionali differenti entrino in contatto nel compimento di operazioni sia di acquisto che di cessione di beni e di servizi; la disciplina contabile e fiscale che norma tali aspetti è molto vasta ed articolata e, in alcune circostanze, possono sorgere dei dubbi su quale sia il modo più corretto per gestire tali operazioni.
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ricordato che si identificano come imprenditori agricoli a titolo principale le società il cui statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola purché almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
La notifica effettuata dall’agente della riscossione per mezzo di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (IPA, REGINDE e INIPEC) rende la notifica stessa inesistente e, in quanto tale, non suscettibile di sanatoria.
Uno dei punti salienti del documento della Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe tributaria è costituito dall’obiettivo di garantire e tutelare la piena parità di “conoscenze informative” tra le parti del processo tributario; questo perché l’avvento del processo tributario telematico ha portato, come naturale conseguenza, al fatto che l’Agenzia delle Entrate può avere libero accesso agli atti di tutti i processi tributari di merito nel territorio nazionale.
È estremamente frequente che un unico contratto di vendita includa più prestazioni diverse le quali devono essere contabilizzate separatamente; un esempio classico è il caso della vendita di un bene associata alla prestazione di un servizio di manutenzione garantito per un certo numero di anni. In particolare, tale situazione impone la separazione del ricavo della vendita del bene dal corrispettivo del servizio di manutenzione, il quale deve essere contabilizzato a parte.
In un momento di grossa difficoltà, quale è stato il 2020, molte società hanno chiuso il bilancio in perdita usufruendo della possibilità di sospendere queste ultime; le medesime società, tuttavia,avrebbero potuto avere in bilancio degli utili accantonati relativi agli esercizi precedenti, disponibili per esseredistribuiti.
Con l’interpello n. 521/2021 l’Agenzia delle Entrate fa tirare un sospiro di sollievo a tutte le imprese che hanno ricevuto il contributo, del 20% o del 30%, in conto esercizio a valere sul Titolo II Capo 3° - Circolante; l’Agenzia, rispondendo ad un quesito inerente la conferma di assoggettabilità a tassazione degli importi ricevuti in virtù del contributo in oggetto, ha espresso il seguente parere:
Di seguito una breve guida riepilogativa che descrive le principali caratteristiche ed il funzionamento della misura agevolativa del Tax Free Shopping.
Il processo di verifica e controllo scatta in presenza di anomalie nelle autocertificazioni, il documento previsto dal Dpr 445/2000 che consente di accedere agli aiuti per far fronte alle difficoltà finanziarie causate dalla pandemia. I dati su partite Iva, situazione reddituale, adempimento degli obblighi retributivi e assenza dello stato di liquidazione o fallimento dell’impresa richiedente sono passati al setaccio, con lo scopo di arginare frodi sul bilancio pubblico.