Recentemente, la Corte di Cassazione ha ricordato che si identificano come imprenditori agricoli a titolo principale le società il cui statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola purché almeno la metà dei soci rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale.
Quali sono i requisiti soggettivi relativi all’imprenditore agricolo?
L’art. 12 della legge 153/75 individua i requisiti soggettivi che identificano l’imprenditore agricolo e, in particolare, stabilisce che:
“Si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Il requisito del reddito e quello inerente al tempo dedicato all'attività agricola è accertato dalle regioni. Il requisito della capacità professionale si considera presunto quando l'imprenditore che abbia svolto attività agricola sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario nel settore agrario, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente. Il detto requisito si presume, altresì, quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come capo di azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo: tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà. Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una commissione provinciale nominata dal presidente della giunta regionale e composta dai rappresentanti delle organizzazioni nazionali professionali degli imprenditori agricoli più rappresentative e da un funzionario della regione che la presiede”.
Quali sono gli ulteriori riferimenti normativi che è necessario tenere in considerazione?
In aggiunta, per quanto riguarda l’identificazione delle società quali imprenditori agricoli a titolo principale, è necessario tenere presente le seguenti condizioni:
- esercizio esclusivo dell’attività agricola come oggetto sociale sancito dallo statuto;
- per le società di persone, possesso da parte di almeno la metà dei soci della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (qualifica che, per le società in accomandita si riferisce agli accomandatari e che, nelle cooperative anche di conduzione di aziende agricole deve riguardare almeno un quinto dei soci);
- le disposizioni dettate dai Dlgs 228/2001 e 99/2004 che vanno a definire un quadro complessivo più in linea con la normativa comunitaria che valorizza le conoscenze e le competenze professionali di chi dedica alle attività agricole almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo.