La normativa vigente relativa alle prestazioni didattiche ed educative prevede che sono esenti da IVA ai sensi dell’articolo 10, n. 20 del D.P.R. 633/72, le seguenti attività:
- le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù ;
- le prestazioni didattiche di ogni genere comprese quelle per la formazione, l’insegnamento (incluso quello universitario), l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale;
- le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, anche se fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati alle prestazioni di cui sopra; l’esenzione per l’aggiornamento e la formazione del personale opera indipendentemente dalla durata del corso [art. 14, Regolamento (CE) n. 1777/2005];
- le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.
Per quanto riguarda le prime due attività deve trattarsi di prestazioni rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazione o da organismi a loro volta riconosciuti da pubbliche amministrazioni ovvero di prestazioni effettuate da ONLUS per le quali l’esenzione è sempre operante. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 77 del 28 maggio 2001 aveva riconosciuto che alla terminologia utilizzata dalla norma, “istituti o scuole”, deve essere attribuito valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono allo svolgimento di tale attività, e non il significato di una elencazione tassativa dei soggetti ammessi ad usufruire dell’esenzione. Pertanto il regime di esenzione è stato riconosciuto applicabile a “organismi che svolgono attività di formazione” anche se non specificatamente “istituti o scuole”, dando così esclusivo rilievo al requisito amministrativo del “riconoscimento”.
Le scuole di lingue straniere possono beneficiare di tale normativa?
In virtù di quanto sopra esposto, ne consegue che tutte le attività educative dell’infanzia e della gioventù, ovvero didattiche, sono suscettibili di beneficiare dell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto, purché siano poste in essere da organismi riconosciuti da pubbliche amministrazioni.
In relazione alle prestazioni educative e didattiche rese nelle materie di competenza del Ministero della pubblica istruzione, in passato il riconoscimento doveva essere esplicito ed avvenire con la “presa d’atto” (strumento amministrativo con il quale il Ministero accertava, per ogni singolo corso, le condizioni necessarie per lo svolgimento delle prestazioni stesse) ma attualmente, a seguito della riforma scolastica operata dalla legge n. 62 del 2000 e dal D.L. n. 250 del 2005, per le scuole non statali tale istituto è stato soppresso.
Quali requisiti deve possedere la scuola di lingue straniere per esercitare l’opzione di esenzione?
Il sopra richiamato art. 10, n. 20 del D.P.R. 633/72 subordina l’applicazione del beneficio dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni:
- devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
- devono essere rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni.
Il regime di esenzione delle prestazioni educative e didattiche è subordinato, quindi, al riconoscimento dell’istituto.
Secondo la normativa vigente, le scuole non statali si dividono in due tipologie:
- Scuole paritarie: che sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e la loro frequenza consente l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione;
- Scuole non paritarie: che svolgono un’attività organizzata di insegnamento assimilata a quella delle scuole paritarie, ma che non possono rilasciare autonomamente titoli di studio aventi valore legale.
Attualmente, a seguito dell’abrogazione della “presa d’atto”, i soggetti privati diversi dalle scuole paritarie e non paritarie sopra citate, i quali, pur operanti nelle materie di insegnamento scolastico di competenza del Ministero della pubblica istruzione, non possono assumere la denominazione di scuole secondo la normativa di settore, possono svolgere attività di natura educativa e didattica nelle materie presenti negli assetti ordinamentali del Ministero della pubblica istruzione, a prescindere da qualsiasi forma di vigilanza e di riconoscimento.
Come si è espressa l’Agenzia delle Entrate riguardo alle scuole di lingua straniera?
Con la circolare n. 22 del 18 marzo 2008, è stato chiarito che gli istituti interessati che svolgono prestazioni didattiche e formative nelle materie di insegnamento di competenza dell’Amministrazione scolastica (ad esempio, corsi monotematici di lingua straniera) possono ottenere una preventiva valutazione, rilevante come “riconoscimento” utile ai fini fiscali, anche da altri soggetti pubblici diversi dal Ministero della pubblica istruzione.
Secondo l’Agenzia, la predetta preventiva valutazione può essere operata dalle stesse direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate competenti in ragione del domicilio fiscale, le cui determinazioni saranno in ogni caso ancorate al parere tecnico rilasciato dai competenti uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione, in conformità alla circolare del 18 gennaio 2008, protocollo A00DGOS n. 602/PI.
Scuole di lingue straniere e attività finanziate da Enti Pubblici: c’è l’esenzione IVA?
Si evidenzia che ai fini dell’esenzione IVA non necessitano di alcun riconoscimento le attività educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici in quanto, secondo l’Agenzia delle Entrate, l’ente pubblico che finanzia la gestione e lo svolgimento del progetto educativo e didattico svolge necessariamente un’attività di controllo e di vigilanza in merito al possesso dei requisiti soggettivi e alla rispondenza dell’attività resa agli obiettivi formativi di interesse pubblico che lo stesso ente è chiamato a tutelare.
Scuole di lingue straniere: le prestazioni accessorie a quelle didattiche sono esenti IVA?
L’esenzione è stata riconosciuta non solo alle prestazioni didattiche in senso stretto, ma anche a quelle relative a:
- Alloggio;
- Vitto;
- Fornitura di libri;
- Lezioni private rese dagli insegnanti di materie scolastiche ed universitarie impartite a titolo personale e sotto la singola responsabilità dell’insegnante stesso.
Tali prestazioni sono considerate accessorie all’insegnamento, per cui sono esenti se è esente anche la prestazione didattica.
Quali sono i vantaggi della fruizione dell’esenzione iva per la scuola di lingua straniera?
La non applicazione dell’IVA sulle prestazioni erogate consente di migliorare sensibilmente la redditività e competitività della scuola.
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