È finalmente confermata la legittimità della possibilità di cumulo tra “diverse quote parti” del costo di uno stesso bene e “tra costi diversi” all’interno di un medesimo progetto; il divieto di doppio finanziamento è, tuttavia, previsto per i contributi aggiuntivi rispetto a cui la sommatoria degli aiuti ecceda il valore dell’investimento agevolato.
L’importante chiarimento è contenuto nella circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti Pnrr – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento” pubblicata dal Ministero dell’Economia.
I concetti di doppio finanziamento e cumulo: cosa occorre sapere?
La circolare fornisce dettagliati chiarimenti in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative e si prefigge di fugare qualsiasi dubbio e incertezza nell’attuazione degli interventi previsti all’interno del Pnrr e finanziati dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito con Regolamento (UE) 2021/241.
Secondo il Mef, le nozioni di doppio finanziamento e cumulo sono da ricondursi a due princìpi distinti e non sovrapponibili.
Il divieto di doppio finanziamento (espressamente previsto dalla normativa europea) “prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura”; la circolare definisce tale divieto come un principio generale di sana gestione finanziaria, applicabile al bilancio dell’Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l’ordinamento interno.
Il concetto di cumulo fa riferimento, invece, secondo la circolare, alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.
In aggiunta, a sostegno di quest’ultima tesi, il Mef segnala che la fattispecie in oggetto è prevista e consentita nell’ambito del Pnrr dall’art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 il quale sancisce che: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”; per questo è prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” in quanto, se così fosse, si violerebbe il divieto di doppio finanziamento.
Come è possibile muoversi a livello operativo?
In sostanza, come riportato dall’esempio proposto dalla circolare, quanto detto significa che se una misura del Pnrr finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti. Ciò, ovviamente, a condizione che si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.
Infatti, in quest’ultimo caso parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie rientrerebbe nel divieto di doppio finanziamento.
Il cumulo per i beni 4.0: a cosa bisogna fare attenzione?
È importante segnalare che, come specificato dalla circolare, quanto detto finora vale anche per la misura Pnrr Transizione 4.0; la misura in oggetto prevede la concessione di un credito d’imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo ed è espressamente previsto che “In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche”.
In linea generale, emerge con chiarezza come le misure ricomprese e finanziate all’interno del Pnrr possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo, ovviamente, i limiti posti dalla normativa nazionale ed europea vigente, compresa quella inerente agli aiuti di Stato.
Di seguito è possibile consultare il testo della circolare n. 33 del 31 dicembre 2021.