Provvedimenti inerenti le cartelle esattoriali di Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia).

In particolare:

1) Sospensione dei pagamenti delle cartelle in scadenza dall’8 marzo al 31 dicembre: i pagamenti sospesi dovranno essere versati in unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 ovvero rateizzati con apposita istanza da presentare sempre entro tale data.

2) Sospensione dei pagamenti in scadenza nel 2020 della Rottamazione ter o del Saldo e stralcio: tali pagamenti dovranno essere corrisposti in unica soluzione entro il 1 marzo 2021 e non è previsto alcun giorno di ritardo oltre tale data, pena la decadenza dall’agevolazione. Per provvedere ai pagamenti è possibile utilizzare i bollettini in possesso dei contribuenti e scaduti nel 2020.

3) Possibilità di chiedere la rateizzazione dei debiti oggetto della prima Rottamazione, della Rottamazione bis (per i quali decaduti dall’agevolazione per pagamenti non effettuati) ovvero della Rottamazione ter (per la quale si è decaduti dall’agevolazione per pagamenti del 2019 non effettuati): qualora il contribuente sia già decaduto dalle agevolazioni di cui sopra per mancati pagamenti di scadenze vecchie, il contribuente ha la possibilità di chiedere la rateizzazione.

4) Incremento del limite per richiedere rateizzazione con semplice istanza senza dover presentare documentazione: per le nuove rateizzazioni richieste, il limite per evitare di dover documentare l’oggettiva difficoltà economica è innalzato a un debito complessivo di 100.000,00 euro.

5) Innalzamento del limite massimo di rate saltate senza decadere dalla rateizzazione: si innalza da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione è prevista anche per tutte le istanze di rateizzazione che saranno presentate fino al 31/12/2021.

6) Sospensione dall’8 marzo fino al 31 dicembre delle procedure esecutive già avviate: sono sospese tutte le procedure esecutive, tra le quali anche preavvisi di ipoteca, preavvisi di fermi amministrativi e il pignoramento dello stipendio. Per la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo già disposto precedentemente all’8 marzo, deve essere pagato il debito integralmente o richiesta rateizzazione e pagata la prima rata. Queste poi saranno revocate in presenza del pagamento totale del debito, ovvero, ottenuta la rateizzazione, con il pagamento della prima rata a condizione che non si sia tenuto l’incanto con esito positivo, o non sia presentata istanza di assegnazione, o il terzo non abbia dato dichiarazione positiva o non sia emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.