L’art. 68-quater del D.L. 73/20211 riconosce, per l’anno 2021, un contributo a fondo perduto in favore dei birrifici in misura pari a 0,23 € per ciascun litro di birra artigianale del quantitativo complessivamente preso in carico, risultante rispettivamente:
- nel registro della birra condizionata, ovvero
- nel registro annuale di magazzino,
nell’anno 2020 in base alla dichiarazione riepilogativa prevista dalla legge con riguardo ai soggetti di cui all’art. 2, co. 4-bis della Legge 1354/1962.
Cosa si intende con “birra artigianale”?
Per birra artigianale si intende la birra prodotta:
- da birrifici indipendenti;
- non sottoposta a processi di microfiltrazione e pastorizzazione.
Questo perché l’agevolazione in oggetto e riservata ai birrifici che siano legalmente ed economicamente indipendenti da qualsiasi altro birrificio.
Quali requisiti deve avere il birrificio per accedere all’agevolazione?
Per accedere all’agevolazione è necessario che il birrificio abbia le seguenti caratteristiche:
- utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio;
- non operino sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale di soggetti terzi;
- abbia una produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri (quantitativo che include anche le quantità di birra prodotte per conto di terzi).
Con riguardo ai requisiti soggettivi bisogna considerare che, alla data di presentazione dell’istanza di accesso al contributo, i birrifici devono:
- essere costituiti, e risultare regolarmente iscritti e attivi dal Registro delle imprese;
- non essere destinatari di sanzioni interdittive;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie.
Non possono in ogni caso essere ammessi al fondo perduto i soggetti che, alla data del 31/12/2019, si trovavano in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”, fatta salva l’eccezione prevista per le microimprese e le piccole imprese.
Quali sono le caratteristiche del contributo?
Il fondo perduto in oggetto, per il quale sono stati stanziati 10 milioni di € per l’anno 2021:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi;
- non rientra nel calcolo del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità.
Inoltre, nel caso in cui tale dotazione finanziaria non sarà sufficiente a soddisfare le richieste di agevolazione di tutti i legittimi fruitori, successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande, il Ministero provvederà a ridurre in modo proporzionale il contributo.
È importante segnalare che il MISE effettuerà, prima dell’erogazione delle somme ai beneficiari, la verifica:
- della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l’acquisizione d’ufficio del DURC;
- dell’assenza di inadempimenti;
- della coerenza con le disposizioni sul divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati;
- dell’assenza del soggetto beneficiario dall’elenco delle imprese tenute alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero.
Cosa bisogna fare per fruire di tale agevolazione?
Il decreto del Direttore del MISE del 23/12/2021 e il successivo provvedimento del Direttore del MISE del 12/01/2022 sanciscono i criteri e le modalità di attuazione dell’agevolazione in esame; in particolare, i soggetti in possesso dei requisiti precedentemente esposti devono presentare l’istanza:
- a decorrere dalle ore 12:00 del 20/01/2022 fino alle ore 12:00 del 18/02/2022;
- utilizzando il modello conforme riportato in allegato al decreto appena citato (a pena di inammissibilità);
- una volta compilate, le istanze, firmate digitalmente dal legale rappresentate, devono essere inviate tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Ovviamente, ciascun soggetto può presentare una sola istanza la quale potrà ritenersi perfezionata solamente a seguito dell’assolvimento dell’adempimento relativo all’imposta di bollo, che va opportunamente annullata e conservata in originale presso la sede del birrificio.
Come verrà erogato il contributo?
Una volta decorso il termine finale di presentazione delle istanze, il MISE procederà all’effettuazione delle verifiche sull’ammissibilità delle istanze presentate; per le istanze per le quali le verifiche si concluderanno positivamente, l’agevolazione concedibile verrà determinata in considerazione del quantitativo complessivamente preso in carico dal soggetto richiedente nell’anno 2020.
Il MISE adotterà, poi, un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni con successivo decreto del Direttore che verrà pubblicato sul sito web del Ministero e tramite il quale si considera assolto l’obbligo di comunicazione ai soggetti beneficiari.
A questo punto, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione di tale provvedimento cumulativo il Ministero procederà all’erogazione dell’agevolazione spettante sul conto corrente indicato nell’ istanza.
In ogni caso, poiché il contributo a fondo perduto in oggetto è cumulabile con altri aiuti sulla base della normativa europea, è importante tenere presente che l’operatività dell’agevolazione è subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della stessa.
Quali sono le conseguenze in caso vi siano irregolarità nella presentazione della domanda?
Qualora dovessero emergere delle irregolarità a seguito delle attività di verifica, il Ministero provvederà:
- a segnalare l’inadempimento alle amministrazioni competenti;
- a erogare l’agevolazione nella misura effettivamente spettante, cioè al netto dell’importo dovuto e non rimborsato in relazione agli aiuti illegali ottenuti, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione;
- in caso di revoca dell’agevolazione, a recuperare le somme dell’importo indebitamente percepito con maggiorazione di interessi e sanzioni.