L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 428/2022, ha chiarito che l’imposta di bollo addebitata al cliente concorre alla formazione del reddito imponibile del contribuente forfettario e, di conseguenza, è assoggettata a imposta sostitutiva.

Quando si applica la marca da bollo e in che modalità?

È importante ricordare che sono soggette a imposta di bollo, nella misura di 2 €, le fatture e i documenti di vendita di importo complessivo superiore a 77,47 inerenti ad operazioni non soggette ad Iva, tra le quali rientrano quelle emesse dai soggetti appartenenti al regime forfettario.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica, inoltre, il bollo è sempre dovuto, ma in modalità digitale; al momento dell’emissione della fattura, infatti, il contribuente è tenuto a valorizzare il campo “bollo virtuale” contenuto nel tracciato della fattura elettronica.

Addebito in fattura e versamento dell’imposta: come funziona?

La normativa vigente in materia sancisce la solidarietà nel pagamento dell’imposta tra il soggetto che emette ed il destinatario del documento, ma l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è in capo esclusivamente al soggetto che consegna o spedisce il documento stesso; questo perché, per tali tipologie di operazioni, l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione del relativo documento.

Ne discende che l’obbligo di corrispondere l’imposta di bollo è, in via principale, a carico del prestatore d’opera ma, nel caso in cui quest’ultimo decidesse di addebitarla al cliente/committente, l’importo riscosso diventa parte integrante del suo compenso e, di conseguenza, sarà compreso tra i ricavi e concorrerà alla formazione della base imponibile.

È opportuno effettuare una distinzione tra due fattispecie; in particolare:

  • I contribuenti che fino ad ora hanno apposto la marca da bollo senza addebitare il relativo importo ai propri clienti non devono ricomprendere tale ammontare tra i ricavi.
  • I contribuenti che, invece, hanno addebitato l’importo dell’imposta di bollo in fattura devono includere l’ammontare riscosso tra i ricavi.

Impatto fiscale e superamento della soglia: a cosa bisogna fare attenzione?

È bene precisare che l’impatto fiscale, salvo il caso in cui il numero di fatture emesse dal soggetto durante l’anno non sia particolarmente elevato, non dovrebbe essere di entità rilevante.

Tuttavia, è necessario prestare particolare attenzione nel momento in cui si va a verificare se si sia superata o meno la soglia dei 65.000 € di ricavi o compensi percepiti durante l’anno; il superamento di tale limite, infatti, comporterebbe la fuoriuscita dal regime forfettario ed è importante sapere se nell’effettuazione di tale controllo l’importo relativo all’imposta di bollo debba essere o meno ricompreso nel calcolo.

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