La normativa attualmente vigente sancisce che la conservazione degli scontrini di chiusura giornaliera del registratore di cassa collegato telematicamente con l’Agenzia delle Entrate è obbligatoria per 10 anni; inoltre, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate non esonera il contribuente dall’obbligo di conservazione della documentazione originale.

Conservazione e registratore di cassa telematico: come funziona?

Nel caso in cui si utilizzi un registratore di cassa telematico, la memorizzazione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri avviene mediante la registrazione degli stessi in memorie permanenti e inalterabili, contestualmente alla rilevazione delle operazioni sui registratori.

In particolare, si identificano due distinte tipologie di memorie: la memoria permanente di dettaglio o “dispositivo - giornale di fondo elettronico” (Dgfe), la quale svolge la funzione di giornale di fondo elettronico e contiene i dati analitici di ciascuna operazione effettuata, incluse le informazioni delle avvenute trasmissioni, e la memoria di riepilogo che, invece, contiene elementi di totalizzazione che consentono le seguenti operazioni:

  • l’accumulo progressivo dei corrispettivi relativi a ciascuna chiusura giornaliera e il conteggio progressivo delle chiusure giornaliere;
  • l’elaborazione del totale giornaliero dei corrispettivi relativi alle singole operazioni effettuate nell’arco della giornata, comprese le operazioni di correzione e rettifica;
  • il conteggio progressivo dei documenti emessi nell’arco della giornata.

Memorie permanenti: cosa prevede l’Agenzia delle Entrate?

Le specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 182017/2016 prevedono che “una volta esaurite o sostituite, le memorie permanenti di riepilogo e di dettaglio devono essere conservate per il periodo previsto dall’articolo 2220, Codice civile”, ovvero 10 anni.

Conservazione dei corrispettivi: come comportarsi?

Emerge, quindi, chiaramente, come la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate non esoneri il contribuente dall’obbligo di conservazione della documentazione originale, peraltro necessaria per consentire un’adeguata difesa in caso di contestazioni o accertamenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

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