I contribuenti sono obbligati a presentare, entro il 30 giugno 2022, una dichiarazione che ha il duplice fine di effettuare il monitoraggio degli aiuti Covid ricevuti e di evidenziare le eventuali eccedenze da restituire.

Il provvedimento 143438/2022 emesso dall’Agenzia delle Entrate chiarisce e illustra le modalità di presentazione della dichiarazione e risponde ai dubbi relativi alla cumulabilità e alternatività delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

In sintesi, tutti i contribuenti che hanno ricevuto gli aiuti Covid dovranno verificare e dichiarare, con atto notorio, il rispetto della disciplina Ue sugli aiuti di Stato e il rispetto dei massimali previsti dalla sezione 3.1 e 3.12 in relazione ai limiti previsti al 27 gennaio 2021 e al 31 dicembre 2021.

Quali sono le modalità di presentazione della dichiarazione?

La dichiarazione dovrà essere presentata in via telematica utilizzando il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate da tutti gli operatori economici che hanno fruito delle misure e degli aiuti indicati nell’art. 1, co. 13 e seguenti del Dl 41/2021 (schema ombrello). La finestra temporale per la presentazione della dichiarazione in oggetto è fissata dal 28 aprile sino al 30 giugno 2022. È importante tenere ben presente che l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, penali.

Quali sono i soggetti esonerati dall’invio?

Sono esonerati dall’invio della dichiarazione:

  • i soggetti che non hanno usufruito di alcuna delle misure indicate dall’art. 1, co. 13 pur avendo ricevuti altri aiuti comunque classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework;
  • i soggetti che hanno già reso una dichiarazione sostitutiva per avere accesso ad alcune misure e purché il beneficiario, successivamente, non abbia usufruito di ulteriori aiuti tra quelli indicati nell’art. 1, co. 13.

Quali sono i dati da indicare nella dichiarazione?

Nella dichiarazione devono essere indicate tutte le misure delle quali si è beneficiato e che ricadono nelle sezioni 3.1 e 3.12; pertanto sia quelle indicate dall’art. 1, co. 13, sia tutti gli altri aiuti ricevuti compresi quelli non fiscali e non erariali.

Come si individuano i massimali e come devono essere trattati gli importi eccedenti questi ultimi?

Nel calcolo dei massimali necessario per monitorare gli aiuti Covid va tenuto conto delle relazioni di controllo rilevanti ricomprese nella definizione di “impresa unica”; tale aspetto, già preso in considerazione sia dall’art. 1, co. 17, del Dl 41/2021 che dall’art. 3, co. 4, del Dm dell’11 dicembre 2021 e egualmente ripreso e ribadito dall’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni al modello.

È bene evidenziare che, in ogni caso, la definizione di impresa unica è riferita unicamente al calcolo dei massimali e non per valutare le condizioni per usufruire della Sezione 3.12.

Gli importi eccedenti i massimali potranno essere gestiti secondo due modalità alternative:

  • essere volontariamente restituiti dal beneficiario;
  • essere portati in diminuzione dagli aiuti ricevuti successivamente per i quali vi sia capienza nei relativi massimali.

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