Il sistema di fatturazione elettronica si innesta anche nell’ambito amministrativo-finanziario; l’art. 1, co. 227, della legge Bilancio 2021 pone a carico dell’Agenzia delle Entrate il compito di fornire un servizio ai soggetti che emettono e ricevono fatture elettroniche e che consiste nella compensazione dei debiti e crediti commerciali, definito “baratto finanziario”.
Ad esempio, se l’impresa X ha emesso fatture nei confronti di Y per 100 e ha ricevuto da Y fatture per 80, il credito/debito reciproco per 80 viene estinto e X rimane creditrice soltanto per 20 (= 100 – 80).
La norma in oggetto prevede che l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione dei contribuenti residenti nel territorio dello Stato una piattaforma telematica dedicata alla compensazione dei crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali.
Dalle operazioni di compensazione sono escluse le Pubbliche Amministrazioni e, in generale, i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione dello split payment.
La norma precisa che la compensazione effettuata mediante la piattaforma produce i medesimi effetti della estinzione della obbligazione; giuridicamente, la fattispecie rientra nell’ambito dell’art. 1241 del Codice Civile ed è una procedura semplificata che ha il vantaggio di ridurre le operazioni finanziarie con un conseguente risparmio di oneri bancari e di tempo.
Non c’è un preciso ambito soggettivo anche se, facendo riferimento alle transazioni commerciali, il servizio dovrebbe essere rivolto alle imprese, e forse anche ai professionisti. È espressamente prevista l’esclusione per i soggetti sottoposti a qualsiasi procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito omologate oppure piani attestati di risanamento iscritti presso il Registro delle Imprese.
È importante segnalare che le imprese potrebbero attuare già di propria iniziativa l’istituto della compensazione in quanto potrebbero, comunque, instaurare un rapporto di “conto corrente” tra di loro. Tuttavia, l’impulso dell’Agenzia delle Entrate è certamente positivo e dovrebbe precedere il recepimento contabile della compensazione da parte dei contribuenti.
Numerosi sono, tuttavia, i dubbi applicativi come, ad esempio, come regolare gli sconti finanziari concordati tra le parti; oppure se la procedura prende in considerazione anche più fatture e se l’Agenzia delle Entrate sia in grado di comprendere gli esatti termini di pagamento, e così via.
È in programma un decreto attuativo interministeriale per il quale non è previsto un termine, anche se sarebbe interesse generale procedere ad una rapida attuazione.