Le perdite rilevate nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020 non richiederanno interventi immediati da parte dei soci, ma si potrà attendere l’approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (sempre che, nel frattempo, la situazione patrimoniale della società non si sia riassestata entro i limiti di legge).

La manovra 2021 (Legge 178/20, art. 1, comma 266) interviene sull’art. 6 del decreto Liquidità 23/2020, estendendo il termine entro cui i soci delle società di capitali sono obbligati ad assumere le decisioni sulle eventuali perdite che sforano i limiti previsti dalla disciplina civilistica emerse nel 2020.

Secondo la precedente formulazione dell’art. 6 del Dl 23/20, per le perdite accertate nel corso degli esercizi chiusi tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, non trovavano applicazione le disposizioni che regolamentano le conseguenze:

  • della riduzione del capitale per perdite superiori a un terzo del patrimonio netto, eventualmente anche in misura tale da ridurre il capitale al di sotto del limite di legge;
  • del concretizzarsi di una causa di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale (artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies).

Qual è il trattamento delle perdite “sospese”?

La nuova disposizione prevede che il termine entro cui la perdita deve risultare inferiore al terzo del patrimonio è posticipato al quinto esercizio successivo e:

  • nelle ipotesi ex artt. 2446, secondo comma e 2482-bis, quarto comma, del Codice Civile l’assemblea, all’atto dell’approvazione del bilancio di tale esercizio, deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate;
  • nelle ipotesi ex artt. 2447 e 2482-ter del Codice Civile l’assemblea, convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo; sino a tale momento resta inefficace la causa di scioglimento prevista dal Codice civile.

In tutti i casi, le perdite “sospese”, ai fini di una adeguata informativa ai terzi, vanno distintamente indicate in nota integrativa, con specifici prospetti della loro origine, e delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

È importante evidenziare come la norma non si rivolga solo agli squilibri patrimoniali rilevati nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, ma anche a tutti gli esercizi in corso a tale data.

La transitorietà della norma: un aspetto importante

La tipologia degli interventi normativi sopra richiamati e la rubricazione degli articoli in oggetto fanno pensare che, per quanto concerne l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, troveranno nuovamente applicazione le consuete regole civilistiche, con la sola eccezione della sterilizzazione quinquennale delle perdite maturate nel corso del 2020.