Una parte dell’attività di controllo effettuata dall’Agenzia delle Entrate si concentrerà, nei prossimi mesi, sul recupero dei contributi a fondo perduto ritenuti indebitamente percepiti ed erogati a seguito della pandemia.

Non si tratterà di controlli una tantum; la spettanza di questi contributi, infatti, verrà approfondita, probabilmente, ogni volta che il contribuente interessato, sarà sottoposto a verifica fiscale per gli anni 2019 e/o 2020 e verranno constatate sottrazioni di ricavi.

Secondo quanto previsto dalla Circolare 4/2021, a seguito di elaborazioni a livello centrale, saranno rese disponibili alle Direzioni regionali liste di soggetti da controllare, con istruzioni operative per i relativi recuperi.

I criteri di rischio riguardano:

  • la condizione di accesso dei ricavi;
  • la corretta indicazione della percentuale del contributo spettante in funzione della dimensione del richiedente;
  • la congruità dell’ammontare delle operazioni effettuate nel 2019 e nel 2020;
  • la ricorrenza dei firmatari;
  • la presenza di indici di frode.

Quali sono le logiche sottese ai controlli?

Indipendentemente dalla selezione appena descritta (la quale consentirà di svolgere controlli nei confronti di coloro che già evidenziano anomalie) occorre considerare che, in futuro, nel corso di un’ordinaria verifica potrebbero emergere ricavi non dichiarati per l’anno 2019 e/o 2020 e che il contribuente interessato risulti anche essere stato un fruitore di uno dei vari contributi.

A titolo esemplificativo, si consideri il contributo che spettava ai contribuenti con ricavi non superiori ai 5 milioni di euro e si quantificava sulla base di una percentuale variabile applicata alla differenza tra ricavi e corrispettivi di aprile 2020, rispetto ad aprile 2019 (art. 25 del Dl 34/2020).

La disciplina in oggetto prevedeva che, a seconda del fatturato conseguito nel periodo di imposta 2019, le percentuali da considerare erano le seguenti:

  • il 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • il 15% per i soggetti con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • il 10% per i soggetti con ricavi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro.

In sostanza, quindi, la contestazione di maggiori ricavi potrebbe modificare i requisiti per la spettanza al contributo.

Ricavi omessi 2019: quali sono le conseguenze?

Se durante il controllo sono constatati ricavi/corrispettivi non dichiarati che, aggiunti a quelli risultanti dalla dichiarazione, fanno superare i 5 milioni di ricavi per il 2019 (periodo di imposta precedente all’ entrata in vigore del Dl 34/2020), l’interessato decade dal beneficio, in quanto non poteva richiederlo e quindi i verificatori procederanno al recupero dell’intero contributo erogato. Se invece la rettifica non porta al superamento dei 5 milioni, essa è irrilevante.

Infine, la rettifica potrebbe far rientrare il contribuente in una fascia superiore rispetto a quella individuata per la fruizione del contributo (superiore a 400.000 euro o superiore a un milione di euro), con la conseguenza che l’interessato ha ottenuto una percentuale maggiore di contributo (avendo dichiarato un fatturato inferiore) rispetto a quella prevista (collocandosi in una fascia con fatturato superiore a seguito dei ricavi non dichiarati).

Ricavi omessi 2020: quali sono le conseguenze?

Se i verificatori riescono ad imputare le somme “in nero” constatate, al mese di aprile 2020 (rileva il momento dell’effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi) verificheranno il rispetto della proporzione dei due terzi alla luce dei nuovi ricavi accertati. Secondo la normativa, infatti, l’ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 doveva essere inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Se tale proporzione dovesse venir meno, verrà recuperato l’intero contributo erogato.

Se, invece, nonostante la rettifica, fosse comunque rispettato il requisito dei due terzi, il recupero riguarderà l’eventuale contributo corrisposto in misura maggiore rispetto a quella dovuta (in conseguenza dei maggiori ricavi accertati ad aprile 2020 e, quindi, della minore differenza rispetto ad aprile 2019).

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