Anche per quest’anno sono state stanziate delle risorse per aiutare le imprese negli interventi per la protezione e la prevenzione contro il Covid19; l’art. 32 del Dl 73/2021 (decreto Sostegni-bis) ha, infatti, previsto la possibilità di usufruire del credito d’imposta nella misura del 30% delle spese agevolabili nel periodo estivo rispettivamente nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021.

Quali sono i soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari sono:

  • le imprese;
  • i lavoratori autonomi;
  • gli enti non commerciali;
  • enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Quali sono gli interventi ammissibili?

Le spese ammissibili sono:

  1. a) la sanificazione degli ambienti (per la fruizione del credito d’imposta l’attività di sanificazione deve essere certificata da professionisti);
  2. b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali;
  3. c) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (es.: mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  4. d) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  5. e) termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
  6. f) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Per poter usufruire della misura, inoltre, il pagamento di tali spese deve essere effettuato tramite mezzi tracciabili.

Come può essere utilizzato il credito d’imposta?

Il nuovo credito d’imposta sarà utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione in F24 a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare effettivo.

Tale credito d’imposta, inoltre, non può essere ceduto (al contrario di quello del 2020), non concorre alla formazione del reddito e dell’Irap e non è soggetto all’applicazione dei limiti del quadro RU e di quello per la compensazione orizzontale.

Come presentare la domanda?

La domanda potrà essere inviata all’Agenzia delle Entrate, tramite apposito modello, per il periodo che va dal 4 ottobre 2021 fino al 4 novembre 2021.

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