È obbligatorio per le imprese e associazioni pubblicizzare i contributi ricevuti dalle pubbliche amministrazioni se gli stessi superano, nell’arco dell’anno, l’importo totale di 10.000 €.
In generale, tale pubblicità va fatta entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello durante il quale si sono ottenuti i contributi; solo per l’anno 2021, in considerazione del periodo di pandemia, il termine per la pubblicazione dei contributi ricevuti nel 2020 è stato spostato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021.
Quali sono i soggetti interessati?
I contribuenti soggetti all’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese, quali:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile adottato, inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esonerati da tale obbligo i liberi professionisti.
In cosa consiste l’obbligo di trasparenza?
La normativa prevede che:
- per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ordinario, la pubblicità è effettuata mediante inserimento dell’informazione nella Nota Integrativa;
- per tutti gli altri soggetti la pubblicità è effettuata mediante la pubblicazione dell’informazione sul proprio sito internet o, qualora non si disponesse di un sito internet, sul sito della propria associazione di categoria di appartenenza.
Quali sono gli aiuti e i sussidi oggetto della disciplina?
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se il loro importo complessivo (somma) è superiore a 10.000 €.
In sostanza, se i singoli aiuti sono di importo inferiore a tale soglia ma, complessivamente, le erogazioni ricevute superano detto importo, sono tutti sono soggetti all’obbligo pubblicitario.
Invece, se i singoli aiuti dei quali si è fruito sono inferiori a 10.000 € e la somma degli stessi non supera i 10.000 € complessivi, non vi è obbligo di pubblicazione.
L’importo è da considerarsi su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati/incassati).
Tuttavia, per gli aiuti che risultano pubblicati sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato è sufficiente indicare che si rinvia al relativo sito per la consultazione del dettaglio degli importi percepiti.
Quali sono i dati da comunicare? E come vanno esposti?
Le informazioni in questione devono essere fornite in forma schematica e devono essere di immediata fruibilità per il pubblico; i dati che devono essere obbligatoriamente indicati sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;
- data di incasso;
- causale.
Di seguito, un esempio di tabella espositiva:
Quali sono le sanzioni erogabili?
L’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta l’applicazione:
- della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (partendo da una base minima di 2.000 €);
- della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione entro il termine di 90 giorni dalla contestazione.
È importante tenere presente che, in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione e inosservanza del termine di 90 giorni, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.
Le sanzioni di cui sopra sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.
I contributi Covid sono rientrano in tale disciplina?
Esaminando la normativa, quest’ultima sancisce che non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese; quindi, in base a quanto appena esposto, è corretto ritenere che i “Contributi a fondo perduto Covid” percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria non rientrano nell’ambito degli obblighi informativi previsti dall’art. 1, commi da 125 a 129, della Legge n.124/2017 per le seguenti motivazioni:
- i “Contributi a fondo perduto Covid” rientrano di fatto nell’ambito delle cause di esclusione dalla norma in quanto, anche se di natura risarcitoria, hanno evidentemente carattere generale poiché concessi ad un elevato numero di imprese aventi determinati requisiti dettagliatamente previsti e, pertanto, non danno luogo ad un rapporto esclusivo tra l’Ente erogatore ed il soggetto beneficiario propedeutico alla nascita dell’obbligo informativo;
- per tali contributi, inoltre, è prevista l’iscrizione automatica al “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” istituito presso il MISE (di cui all’art. 52 della Legge n.234/2012); pertanto, le relative informazioni sono già disponibili al pubblico.