Ogni volta che un’impresa otterrà un’agevolazione cofinanziata tramite il Pnrr dovrà dichiarare, per ciascuna spesa, di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali e potrà, per questo, essere chiamata a fornire documentazione a supporto.

Tutte le spese finanziate a beneficio delle imprese dovranno essere coerenti con i principi del “non arrecare un danno significativo” sancito all’art. 17 del regolamento tassonomia Ue 2020/852, redatto in conformità agli orientamenti tecnici della Commissione europea.

Quali sono i target di sostenibilità in questione? E i doveri delle imprese?

Sono sei gli obiettivi ambientali da salvaguardare, in particolare:

  • mitigazione dei cambiamenti climatici;
  • adattamento ai cambiamenti climatici;
  • uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
  • economia circolare;
  • prevenzione e riduzione dell’inquinamento;
  • protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In base a tali principi, per le spese rendicontate le imprese dovranno dichiararne la rispondenza a specifici requisiti di sostenibilità ambientale, pena l’inammissibilità della spesa.

In quali casi l’attività economica svolta è considerata dannosa?

L’art. 17 del regolamento 2020/852 specifica che, tenuto conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi forniti da un’attività economica, tale attività economica arreca un danno significativo nei casi di seguito riportati:

  • può risultare dannosa in relazione ai cambiamenti climatici, ad esempio, se l’attività conduce a significative emissioni di gas a effetto serra
  • può arrecare danno all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’attività conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto su sé stessa, sulle persone o sulla natura;
  • arreca danno all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se l’attività nuoce al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine;
  • arreca danni all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’attività conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti stessi;
  • reca sempre danno all’economia circolare se l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili o quando lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente.

Per maggiori informazioni contattaci tramite il form - Lo Studio Risponde