L’art. 283, co. 1 del “Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza” prevede che:
“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati”.
A tale istituto può accedere solo la persona fisica e non le società o gli enti di qualsiasi genere.
Il debitore, che non ha delle utilità (beni o redditi) da mettere a disposizione dei creditori, può essere liberato dei suoi debiti se entro quattro anni dal decreto di esdebitazione liquidi ai propri creditori almeno il 10% degli stessi.
La domanda dovrà essere presentata tramite l’OCC (Organismo di composizione della Crisi) al giudice competente, senza la necessaria assistenza di un avvocato.
Alla domanda si dovrà allegare:
- l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute;
- l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’indicazione degli stipendi, pensioni, salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;
- una relazione esplicativa sulle cause dell’indebitamento.
Il magistrato assunte, anche d’ufficio, le informazioni che ritiene utili, valutata la meritevolezza del debitore, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nell’indebitamento del soggetto ricorrente concede con decreto l’esdebitazione.