A partire dal primo luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate deve osservare l’obbligo di invito al contraddittorio prima di procedere all’emissione degli avvisi di accertamento nei confronti del contribuente e nell’ambito dell’accertamento con adesione.

L’art. 4-octies, co. 1 lettera b) del D.l. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge 58 del 28 giugno 2019, ha introdotto l’art. 5-ter all’interno del decreto legislativo 218/1997 che disciplina l’istituto del cosiddetto accertamento con adesione; in particolare, tale articolo prevede l’obbligo di invito al contraddittorio nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Di che cosa si tratta?

La disposizione di cui all’art. 5-ter prevede l’obbligo di notificare al contribuente un invito a comparire e stabilisce che tale onere è necessario per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento, prima di procedere all’emissione di un avviso di accertamento.

Quali sono i dati che l’invito a comparire deve obbligatoriamente riportare?

L’invito a comparire deve indicare i seguenti dati:

  • i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
  • il giorno e il luogo della comparizione per procedere alla definizione dell’accertamento con adesione;
  • gli importi delle maggiori imposte, delle ritenute, dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti;
  • le motivazioni che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, delle ritenute e dei contributi.

Quali sono gli ambiti dell’accertamento nei quali l’invito a comparire è applicabile?

L’invito al contraddittorio in esame è applicabile per la definizione degli accertamenti in materia:

  • di imposte sui redditi e relative addizionali;
  • di contributi previdenziali;
  • di ritenute;
  • di imposte sostitutive;
  • di Irap;
  • di Ivie;
  • di Ivafe;
  • di Iva.

Quali sono i casi di esclusione di obbligo di invito al contraddittorio?

Il primo comma dell’art. 5-ter del Dlgs 218/1997 stabilisce che il contraddittorio è escluso:

  • in presenza di un processo verbale di chiusura delle operazioni redatto dagli organi di controllo (in questo caso il contribuente può beneficiare della garanzia prevista al co. 7 di cui all’art. 12 dello Statuto del Contribuente, legge 212/2000);
  • nel caso in cui l’ufficio proceda all’emissione di avvisi di accertamento o di rettifica parziale di cui all’art. 41-bis del Dpr 600/1973, e 54 terzo e quarto co. del Dpr 633/1972, ma solo con riferimento agli accertamenti parziali basati su elementi “certi e diretti”, che non presuppongono ricostruzioni induttive o utilizzo delle presunzioni.

Al di fuori delle casistiche appena esposte, è importante ricordare che solo le circostanze di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione possono legittimare l’ufficio a emettere l’avviso di accertamento o di rettifica senza dover attivare l’obbligatorio invito al contraddittorio.

Le ragioni che giustificano l’urgenza ed il fondato pericolo devono essere motivate nell’atto.

Quali sono gli effetti della notificazione dell’invito a comparire?

Per quanto riguarda tale aspetto, è importante evidenziare che il verbo utilizzato dalla circolare ministeriale C.M. 235/1997, con riferimento alla consegna dell'invito al contribuente, è quello di comunicare e non di notificare; ciò è coerente con quanto stabilito dalla stessa circolare la quale chiarisce che “tale invito riveste carattere informativo della possibilità di aderire”.

In base a quanto appena esposto è corretto affermare che l’invito a comparire non è un atto impositivo e che la mancata presentazione del contribuente è priva di effetti sanzionatori; tale aspetto, peraltro, è esplicitato a chiare lettere anche dalla stessa circolare ministeriale la quale afferma che “poiché la partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria, ne consegue che la mancata risposta all'invito dell'ufficio non è sanzionabile, fermo restando ovviamente la potestà dell'ufficio di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento o di rettifica”.

Cosa succede se non si aderisce all’invito a comparire?

Nel caso di mancata definizione in adesione tra contribuente e ufficio, nell’avviso di accertamento quest’ultimo deve darne motivazione.

Cosa succede in caso di omissione di contraddittorio da parte dell’Agenzia delle Entrate?

Nel caso in cui vi sia omissione di contraddittorio da parte dell’ufficio, il contribuente deve fornire la prova che tale omissione gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze, che la circolare 17/E definisce “puntuali” e non del tutto vacui e non puramente fittizi e strumentali, che avrebbero potuto portare l’ufficio “a valutare diversamente gli elementi istruttori a sua disposizione” (c.d.“prova di resistenza”).

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