Il credito ricerca e sviluppo consiste in un credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative; il Dm 26 maggio 2020 individua le disposizioni attuative di tale agevolazione.
Quali sono le attività interessate e le novità normative?
A seguito delle modifiche, sono stati introdotti crediti d’imposta differenti in funzione della natura dell’investimento, distinguendo:
- l’attività di ricerca e sviluppo;
- l’innovazione tecnologica;
- la transazione ecologica e innovazione tecnologica 4.0;
- l’attività di design e ideazione estetica.
Con il Dm 26 maggio 2020 sono state dettate ulteriori disposizioni applicative del nuovo credito d’imposta.
La legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) interviene sull’agevolazione prevedendo:
- la proroga al 2022;
- nuove misure dei crediti d’imposta;
- alcune puntualizzazioni in relazione ai costi agevolabili;
- modifiche inerenti la misura dei crediti d’imposta;
- l’obbligo di asseverazione della relazione tecnica.
Chi può beneficiare dell’agevolazione?
Possono beneficiarne tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito dell’impresa ai fini fiscali.
Sono ricomprese, quindi, anche le imprese agricole e individuali che svolgono attività che rientrano nel reddito agrario, determinato ai sensi dell’art. 32 del Tuir.
Inoltre, la fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono i soggetti esclusi?
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, co. 2, del Dlgs 231/2001.
Qual è l’ambito temporale di riferimento?
Il credito originariamente era previsto per il solo 2020, ma la legge di Bilancio 2021 lo ha prorogato fino al 2022; più precisamente, l’agevolazione è valida dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Quali sono le caratteristiche del credito?
Il credito di imposta è:
- utilizzabile esclusivamente in compensazione, attraverso la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici Entratel e Fisconline, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere, dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi per le attività in ricerca e sviluppo “subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione”;
- non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale;
- non è soggetto ai limiti di cui all’art. 1 co. 53 della legge 244/2007 (utilizzazione dei crediti d’imposta da quadro RU, pari a 250.000,00 euro) e all’ art. 34 della legge 388/2000 (limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 700.000,00 euro, innalzato ad euro 1 mln per l’anno 2020);
- non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, Ires, Irap, né ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt.i 61 e 109 co. 5 del Tuir;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Quali sono gli adempimenti da onorare?
Per usufruire dell’agevolazione è necessario predisporre la seguente documentazione:
- certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 Dlgs 39/2010 e le spese sostenute per tale obbligo, nel limite di euro 5.000 € e, comunque, nel limite massimo previsto per il credito, sono riconosciute in aumento del credito d’imposta;
- relazione tecnica asseverata (l’asseverazione è una novità della legge di Bilancio 2021), ai fini dei successivi controlli, che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Al solo fine di consentire al Mise di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure dovranno presentare una comunicazione al Ministero secondo le modalità ed i termini da individuarsi con decreto direttoriale.
Controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate: quali sono le modalità?
L’Agenzia delle Entrate, sulla base dell’anzidetta documentazione e di quella ulteriormente fornita dall’impresa, effettuerà i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.
Nel caso in cui si accerti l’indebita fruizione anche parziale del credito si provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell’impresa beneficiaria.